Frequently Asked Questions - csiamo
L’accesso al farmaco, secondo le indicazioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), è limitato ad alcune categorie di pazienti in base al criterio dell’urgenza clinica. I criteri sono stati definiti dalla Commissione Tecnico Scientifica secondo le indicazioni del Tavolo tecnico AIFA sull’Epatite C.
Approfondisci i "CRITERI DI ACCESSO AIFA".
Innovativi in quanto possono cambiare le aspettative di vita delle persone affette da epatite C poiché agiscono direttamente contro il virus (HCV), bloccandone il processo di replicazione ed incrementando la possibilità di eradicazione del virus stesso. Ricorda! Le percentuali di successo variano in base al genotipo virale e all’entità del danno epatico di ogni singolo paziente.
I farmaci innovativi possono essere prescritti solo dai medici specialisti dei centri autorizzati dalle regioni.
Ogni Regione ha emanato specifiche delibere all’interno delle quali vengono individuati i Centri Prescrittori autorizzati all’erogazione delle terapie innovative.
Clicca qui per l'elenco dei centri e per leggere le delibere regionali.
Dal 5 dicembre 2014 il farmaco viene fornito gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale, secondo i criteri e le procedure specifiche indicate dall’Agenzia Italiana del Farmaco. Chi ha acquistato prima di tale data, non essendo previsto un supporto da parte del servizio sanitario, non ha diritto a ottenere il rimborso.
Per tutti i soggetti invece che successivamente hanno acquistato il farmaco, non è infondata l’azione diretta a ottenere il rimborso, invocando l’art. 32 Cost.
In generale per l’erogazione dei farmaci ritenuti indispensabili e insostituibili, esistono diverse pronunce dei giudici e della Corte di Cassazione oltre che della Corte Costituzionale in cui si riconosce sia l’accesso al farmaco in via preventiva sia il rimborso successivo. Ricorda! E’ necessario ricordarsi di effettuare prima l’iter amministrativo di richiesta e poi in caso di diniego, ricorrere al giudice civile.
Rivolgiti al nostro servizio per avere una consulenza sulla tua situazione!
Il Servizio Sanitario Nazionale sostiene tutti i pazienti con il virus HCV ed è sempre meglio farsi seguire da un centro specializzato e comunque collegato con il SSN. Se il centro che mi segue non è stato autorizzato per l’erogazione dei farmaci innovativi, è utile parlare con il proprio medico specialista e cercare di entrare in contatto con il centro abilitato alla prescrizione, in modo che se si rientra nelle categorie previste si può essere inserito nelle liste per l’erogazione del farmaco.
Per conoscere la propria posizione all'interno di una lista d'attesa è necessario inviare una richiesta di accesso agli atti (ai sensi di Legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni) tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Direzione della ASL o dell’Ospedale e Direzione Sanitaria della struttura in questione, in copia conoscenza sia al locale Assessorato regionale alla Sanità che al Tribunale per i diritti del malato.
Ricorda! Nella richiesta è necessario illustrare la propria condizione e le ragioni per cui si chiede l’accesso all’informazione.
Secondo la normativa vigente, le liste d’attesa non sono consultabili direttamente dai cittadini, per ovvi motivi di privacy.
La legge 241/90 consente, però, di:
- conoscere la posizione che si occupa all’interno della lista;
- sapere quali sono i criteri di priorità che la struttura adotta nello stabilire chi riceverà la prestazione in oggetto;
- avere una data approssimativa o definitiva entro cui è prevista l'erogazione della prestazione stessa.
Si. La domanda di invalidità e/o di legge 104/92 può essere inoltrata autonomamente attraverso sito web INPS, tramite Medico di base accreditato, o tramite Patronato/CAF.
Ci si può rivolgere al Medico di base o allo specialista per produrre la certificazione aggiornata del caso, e quindi esperire la richiesta attraverso i canali predisposti.
Si può fare richiesta di riconoscimento di invalidità civile, indennità di accompagno e handicap contestualmente con una sola domanda, accorciando così i tempi di attesa e sottoponendosi ad una sola visita di accertamento in quanto la Commissione operante presso ogni Azienda Usl è la stessa per tutte e tre le procedure.
Ricorda! Il riconoscimento non è automatico e avviene dopo una visita e l’accertamento delle condizioni cliniche.
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Se a causa della tua patologia o a causa della patologia del tuo familiare, hai bisogno di assentarti dal lavoro, hai diritto a:
- Permessi retribuiti
- Congedi per eventi e cause particolari
- Congedi e permessi a sostegno della genitorialità
- 30 giorni all’anno di congedo retribuito, ma solo a chi è stata riconosciuta una invalidità con percentuale superiore al 50%.
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Le persone che hanno contratto patologie derivanti da infezione HCV, HBV e HIV, a causa di somministrazione di emoderivati o trasfusioni di sangue possono ottenereil riconoscimento di un indennizzo, secondo quanto stabilito dalla legge 210/92.
Ricorda! Il riconoscimento dell’indennizzo è possibile solo dopo la presentazione di una richiesta alla propria ASL di residenza, allegando la documentazione attestante la trasfusione o la somministrazione di emoderivati. Un’apposita Commissione Militare Ospedaliera valuterà la documentazione presentata per stabilire il nesso di causalità, la presenza di patologia attiva e cronica, latempestività ed, infine, emetterà un verbale. Sulla base del verbale, la Regione di appartenenza procederà al riconoscimento (prima era il Ministero della Salute). In caso di diniego si può ricorrere al giudice.
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Il cittadino può chiedere anche di vedere riconosciuto un risarcimento del danno. Per poter esercitare tale possibilità è necessario avviare una azione legale davanti al Tribunale civile ordinario nei confronti del Ministero della salute se la trasfusione o la somministrazione di emoderivati è precedente al trasferimento di funzioni alle Regioni. In questo caso, l’azione giudiziaria deve essere avanzata nei confronti della propria Regione. La richiesta è diretta a ottenere il risarcimento economico per i danni patrimoniali e non patrimoniali (es. danno biologico) determinati dalla infezione. E’ necessario avere tutta la documentazione attestante e poter dimostrare il nesso causale tra la somministrazione e l’infezione. Ricorda! L’azione si prescrive dopo 5 anni dalla scoperta che l’infezione è collegabile con la somministrazione di sangue o emoderivati.
Puoi rivolgerti al servizio per avere una consulenza sul proprio caso specifico : mail e numero di telefono